Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall’articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l’esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate organizzazioni.

L’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all’articolo 2, garantendone l’indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all’articolo 2, sul territorio nazionale o all’estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

L’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall’insieme:

a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dell’elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

(fonte Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile)

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