La Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 6 agosto 2018 offre indirizzi di lettura coerenti con le disposizioni applicabili al volontariato di protezione civile senza innovare il quadro normativo vigente.

Con la circolare si intende chiarire che il volontariato organizzato non costituisce ‘manodopera’ generica a disposizione per qualsiasi esigenza in qualunque settore. È necessario inquadrarne l’eventuale coinvolgimento nell’organizzazione di eventi a rilevante impatto locale all’interno delle leggi che regolano il settore.

Il volontariato di protezione civile può svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori che devono essere compatibili e coerenti con l’oggetto associativo statutariamente definito. Per i gruppi comunali, tali condizioni saranno oggetto di valutazione da parte del Comune, anche per l’impiego di mezzi e attrezzature ad esso riconducibili. In questo caso l’Organizzazione non interviene in qualità di struttura operativa.

Il Volontariato di protezione civile opera in un settore specifico e non può essere impiegato per attività diverse, così come previsto dalle disposizioni contenute nel Titolo V del Codice della Protezione Civile, D. Lgs. n. 1/2018, dettagliatamente elencate dall’art. 2 dello stesso Codice.

La divisa di protezione civile può sempre essere utilizzata solo quando i volontari svolgono attività o interventi di protezione civile.

In caso di attivazione del COC-Centro Operativo Comunale il Sindaco può attivare il Gruppo Comunale, o il volontariato convenzionato con il Comune, anche senza la richiesta preventiva alla Regione. Infatti può dispiegare le risorse di volontariato presenti sul territorio comunale, eventualmente convenzionate. In particolare il Sindaco, valutata la rilevanza dell’evento, può attivare il Gruppo comunale, al di là del riconoscimento benefici.

Se per tale mobilitazione (o per l’eventuale richiesta di rinforzi extra-comunali) è richiesta l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della Protezione Civile (ex artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001), la procedura prevede che la Regione abbia prima dato autorizzazione preventiva per quel volontario.

(fonte Circolare del 6 agosto 2018: Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile)

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