Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di   protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. 
Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di protezione civile. 

Le disposizioni del decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione. 

Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: 

  1. il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; 
  2. b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; 
    c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. 
    Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti:
  3. a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l’unitaria rappresentanza nazionale presso l’Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme  restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo; 
  4. b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; 
    c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate. 

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento. 

La previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. 

La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 

Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: 
a) l’allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; 

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall’articolo 18; 

c) la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale; 
d) l’applicazione e l’aggiornamento della normativa tecnica di interesse; 

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; 
f) l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché’ sulla pianificazione di protezione civile; 

g) la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile; 

h) le attività di cui al presente comma svolte all’estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile; 
i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti. 

5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti: 
a) la partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione; 

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla relativa attuazione; 

c) l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all’articolo 22. 

6. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. 

7. Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché’ dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

(fonte Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile)

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